Caso di lupara bianca del 2021: due indagati in carcere

La DDA di Bari ricostruisce l’omicidio di un 41enne scomparso il 27 agosto 2021

giovedì 22 ottobre 2026 11.11
In data 16 ottobre 2026, nell'ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a quest'Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di due persone, in relazione alle ipotesi di reato di "omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dall'utilizzo di armi da fuoco" e "soppressione di cadavere". La misura è stata eseguita in data 22 ottobre dal personale della Polizia di Stato.

In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l'ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda gli esiti delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - Direzione Distrettuale Antimafia e svolte da un pool investigativo composto da personale delle Squadre Mobili di Bari e BAT, della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Bari (S.I.S.C.O.) e del Commissariato di P.S. di Canosa, inerenti a un caso di c.d. "lupara bianca" risalente al 2021 che ha riguardato un soggetto canosino, allora 41enne, gravato da diversi precedenti di polizia e giudiziari, scomparso il pomeriggio del 27 agosto 2021.


La complessa attività info-investigativa, supportata da attività intercettive, dall'analisi di traffico telefonico e dalla visione e analisi di numerosi filmati registrati da sistemi di videosorveglianza acquisite nell'immediatezza dei fatti al fine di ricostruire la dinamica dell'evento delittuoso, ha consentito di identificare i presunti autori materiali dell'omicidio e del successivo occultamento del corpo del 41enne.

In particolare, è stato ricostruito che la vittima, era stata attirata in una vera e propria trappola da parte dei due soggetti indagati, un 45enne e un 38enne canosini, entrambi con numerosi precedenti e legati alla locale criminalità, i quali, dopo aver concordato un appuntamento al fine di discutere determinate questioni si allontanavano unitamente al 41enne in auto per poi ucciderlo con un colpo di pistola facendone sparire il corpo.

Le indagini hanno consentito di acclarare che si è trattato di un piano minuziosamente ideato e dettagliatamente organizzato per il quale sono state ritenute sussistenti anche le modalità mafiose in ragione non soltanto del profilo criminale dei presunti autori, ma anche in relazione al contesto criminale in cui è avvenuto l'omicidio, connotato da una pervasiva presenza di organizzazioni di stampo mafioso, e per la valenza intimidatoria di tale delitto che ha rappresentato un monito per la collettività.

Ai due indagati, uno già ristretto in carcere per altra causa e l'altro rintracciato dai poliziotti, è stato notificato nella mattinata odierna il provvedimento del Giudice per le Indagini preliminari richiesto dalla Procura Distrettuale Antimafia che ne ha disposto il carcere.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.

Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.

Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.

Si rammenta, ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e dell'art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell 'udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà